• (DL 34/20 convertito in Legge 77/2020 art. 177)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili
degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da
parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
(DL 137/2020)
(DL 149/2020)
Art. 5
Cancellazione della seconda rata IMU
Si ricorda che:
Coloro che svolgono l'attività in forma non imprenditoriale non possono usufruire dell'esenzione IMU,
pertanto qualora non avessero versato l'acconto IMU potranno effettuare il versamento entro la scadenza del saldo
(16/12/2020) senza l'applicazione di sanzioni ed interessi
• Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale ad eccezione dei pensionati
AIRE che non beneficeranno più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.
• Il comma 741 lettera c) n. 4 ha stabilito, ai soli fini dell’applicazione IMU, la costituzione del diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario dei figli e non SOLO AL CONIUGE. Quindi anche per tale FATTISPECIE, come per il coniuge assegnatario è stabilita
l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice e già assimilata all’abitazione principale nella
precedente disciplina.
• Fabbricati rurali strumentali e beni merce diventano soggetti ad IMU.
• Ripristino dell’obbligo dichiarativo, nei casi previsti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui intervengono variazioni
(art. 1 c. 769);
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
Il versamento della prima rata nuova IMU 2020 è pari alla metà (50%) di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
Qualora il tributo dovuto nel 2019 fosse solo IMU, l’importo dovuto corrisponderà alla metà dello stesso.
L'Amministrazione Comunale informa che con Deliberazione GC n. 33 del 18/6/2020 viene consentita la non applicazione di sanzioni
e interessi nei confronti di coloro i quali effettueranno il versamento in acconto IMU 2020 oltre la naturale scadenza del 16 giugno 2020
ed entro il termine del 30 settembre 2020. I nuovi termini devono intendersi riferiti alla sola quota comunale.
Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con
aliquote 2020 Delibera CC 10/4.8.2020
Delibera CC 51 del 23/12/2019 - Prospetto valori aree edificabili ai fini IMU 2020
Nomina Funzionario Responsabile Nuova IMU Delibera GC n. 32 del 28/05/2020
Acconto IMU - Determinazioni - Deliberazione GC n. 33 del 18/6/2020
Delibera CC 9 del 4/8/2020 nuovo Regolamento IMU
Ultimo aggiornamento
Mercoledi 07 Giugno 2023